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Le agevolazioni IMU per immobili rurali strumentali all’attività agricola rivestono carattere oggettivo

È illegittima la previsione del regolamento comunale in materia di IMU che subordina le agevolazioni per gli immobili rurali strumentali all’attività agricola al possesso della qualità di imprenditore agricolo in capo al proprietario o alla quantità di reddito che trae da detta attività: è quanto evidenziato dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 28 marzo 2023, n. 815.

I giudici hanno ricordato che la nota 8 luglio 2021, prot. 34643, del Ministero dell’Economia e delle Finanze reca una definizione ancorata esclusivamente a parametri di carattere obiettivo e che non contempla parametri a base soggettiva, come quelli relativi alla percentuale del proprio tempo di lavoro complessivo dedicato all’attività agricola o alla percentuale del proprio reddito derivante dall’attività agricola. Ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, deve, infatti, riconoscersi carattere di ruralità, ai fini fiscali, “alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;

d) all’allevamento e al ricovero degli animali;

e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (20);

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso”.

Risulta, pertanto, di immediata evidenza come si tratti di una definizione caratterizzata da parametri rigidamente riferiti all’oggettiva destinazione dei beni in questione, senza la previsione di alcun criterio a carattere soggettivo, legato all’attività o al reddito di questo o quell’agricoltore.