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L’adozione di misure cautelari in capo all’amministratore legittima la decadenza dell’aggiudicazione

L’adozione di misure cautelari personali nei confronti dell’amministratore unico e del direttore tecnico di una società per presunti illeciti commessi nei confronti della P.A. è astrattamente riconducibile ad una ipotesi di grave illecito professionale legittimante la decadenza dall’aggiudicazione: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 22 marzo 2023, n. 1787.

Secondo i giudici, non è irragionevole il comportamento dell’ente, che ha fondato la valutazione di inaffidabilità professionale della società sulla gravità dei reati commessi dai suoi organi, sulla attinenza degli stessi ai rapporti con la P.A. e in particolare allo svolgimento delle procedure di gara, sulla rilevanza degli elementi a carico dei soggetti apicali (che ha indotto l’applicazione di misure cautelari nei loro confronti) nonché sulle possibili conseguenze sanzionatorie.

Peraltro, la notizia dei procedimenti penali pendenti, nel caso specifico, era stata acquisita autonomamente dal Comune e non fornita spontaneamente dalla società, come sarebbe stato suo onere fare.

Ricordiamo che, secondo la giurisprudenza, “Allorché una persona fisica, titolare di carica rilevante, sia coinvolta in procedimenti penali ma per condotte tenute nella qualità di organo di un operatore economico diverso da quello che partecipa alla gara o addirittura per conto proprio, la giurisprudenza risulta propensa ad adottare, a tale specifico riguardo, la teoria c.d. del “contagio”. In pratica la presenza stessa, in determinate cariche, di una persona fisica non dotata in sé della necessaria affidabilità/integrità, trasmetterebbe tale caratteristica all’operatore economico “per contagio”, ossia de facto e dunque prescindendo dalla tematica dell’imputazione degli atti” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 aprile 2022 n. 3107); “la stazione appaltante ben può desumere la sussistenza di un illecito professionale in grado di incidere sull’affidabilità del concorrente, stante il carattere “aperto” del novero degli illeciti professionali e dei relativi mezzi di prova, dalla pendenza di un procedimento penale, ancor più se relativo a reati contro la pubblica amministrazione e se nel corso dello stesso siano intervenuti provvedimenti cautelari, presupponenti peraltro un primissimo vaglio degli elementi emersi nel corso delle indagini ex art. 273, comma 1, c.p.p.” (TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 14 novembre 2022, n. 3017).