La nomina del RUP: le recenti indicazioni dell’ANAC

Con il parere n. 8/2023 dello scorso 8 marzo, l’ANAC si è soffermata su uno degli aspetti più delicati nella gestione di una procedura di gara, ossia la nomina del RUP (responsabile unico del procedimento).

Come è noto, l’art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) dispone che “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”.

In relazione alle disposizioni sopra richiamate, con le Linee Guida n. 3 aggiornate (“ Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”), l’Autorità ha evidenziato (tra l’altro) che “Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche”.

Le linee guida aggiungono che “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del Codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice (….). Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche”.

Dunque, l’amministrazione aggiudicatrice, sulla base della dotazione organica e dei requisiti di professionalità posseduti dai dipendenti in servizio, in relazione al singolo affidamento, può individuare il RUP secondo le diverse modalità sopra indicate.

Quanto ai predetti requisiti professionali, le linee guida chiariscono che il RUP deve essere dotato di requisiti professionali adeguati all’incarico da svolgere, come individuati nel par. 4 per gli appalti e concessioni di lavori e nel par. 7 per gli appalti e concessioni di servizi e forniture.

Il citato par. 7 delle linee guida n. 3, chiarisce che il RUP deve essere in possesso “di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente: a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo; b) nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese», aggiungendo che “Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare”.

Quanto agli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 delCodice, le linee guida n. 3 affermano che il RUP deve essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti: “1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture; 2. laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture; 3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture» (par. 7.3).

Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, invece, il RUP deve essere “in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture» (par. 7.3).

Infine, viene precisato che “Per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettere a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l’abilitazione all’esercizio della professione. […]».

Pertanto, in coerenza con le previsioni dell’art. 31 del Codice e secondo le indicazioni dell’Autorità, il RUP deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare, come indicato nelle linee guida n. 3, le quali richiedono che l’anzianità di servizio e l’esperienza di almeno
cinque o dieci anni, utili ai fini della nomina, siano maturate “nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture».
Lo stesso par. 7 chiarisce, inoltre, che l’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, sia maturata alternativamente: a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo; b) nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

L’adeguata esperienza professionale ai fini della nomina del RUP, quindi, non deve necessariamente riferirsi a quella maturata in via esclusiva in un unico ufficio dell’amministrazione aggiudicatrice. Quest’ultima, in ogni caso, è tenuta a valutare in concreto, in relazione alla natura, complessità e importo del singolo affidamento, se il RUP individuato sia in possesso di requisiti professionali adeguati all’incarico da svolgere.

Resta fermo, inoltre, secondo le previsioni dell’art. 31 del Codice, che il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa “tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla  struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato», e che solo “laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio”.

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