Opera il soccorso istruttorio nel caso di 0messa dichiarazione assenza reati ostativi ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016): è quanto affermato dal TAR Sicilia, Catania, sez. I, nella sent. 24 marzo 2023, n. 971.
L’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici è chiaro nell’estendere l’ambito applicativo del soccorso istruttorio a tutte “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda” e, in particolare, ai casi di “mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo”: è, quindi, consentito alle amministrazioni aggiudicatrici chiedere agli operatori economici di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione ove incomplete o non corrette (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 24 febbraio 2022, n. 1308).
Con specifico riferimento alle dichiarazioni ex art. 80 cit., occorre, in particolare, ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, “l’omessa presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza dei reati ostativi di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006 [oggi art. 80 d.lgs. n. 50/2016], lungi dal rappresentare una “falsa dichiarazione” (di per sé idonea a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara), si configura come “mancanza di una dichiarazione sostitutiva”, in quanto tale certamente ammissibile al soccorso istruttorio …” (così Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 agosto 2017, n. 4048; in termini TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 26 ottobre 2018, n. 6324 e, più di recente, TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 5 febbraio 2021, n. 457), non essendo tale omissione/carenza riconducibile alla nozione di “irregolarità essenziali non sanabili”, ipotesi in cui l’art. 83, co. 9, cit. non ammette il ricorso al “soccorso istruttorio” e che comportano l’esclusione dalla gara.