Petizione popolare finalizzata alla revoca di una precedente delibera: nessun obbligo per il Consiglio Comunale
La petizione con cui i cittadini chiedono al Consiglio Comunale la revoca di una precedente delibera non determina alcun obbligo di provvedere in capo a detto organo: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 22 marzo 2023, n. 2911.
La petizione, perciò, rimane mero strumento di partecipazione popolare che, però, deve essere rispettosa di un principio generale dell’ordinamento, ossia la non doverosità dell’autotutela (fatte salve specifici casi eccezionali); ed infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, “Il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione competente e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a.” (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 aprile 2018, n. 2380; sez. IV, sent. 7 giugno 2017, n. 2751).