Persistenza di residui attivi risalenti: il warning della Corte dei conti

Dinanzi ad una persistenza di residui risalenti oltre un quinquennio sul titolo I, è necessario che il Comune provveda ad un’attenta analisi delle relative poste contabili, allo scopo di verificarne l’effettiva esigibilità: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 90/2023/PRSP, depositata lo scorso 27 marzo.

Ed infatti, secondo il consolidato orientamento gius-contabile, l’ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché, ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 11/2015/PRSE).

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