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Quorum per la validità delle sedute del Consiglio Comunale

Come è noto, l’art. 38 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) riconosce al regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale la funzione di indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

Secondo un recente parere del Ministero dell’Interno (https://dait.interno.gov.it/pareri/100164), pubblicato lo scorso 27 marzo, la previsione del citato art. 38 deve considerarsi un principio generale: di conseguenza, qualora la norma regolamentare sulla validità delle sedute faccia solo riferimento alla presenza di un terzo dei consiglieri, il Sindaco va comunque escluso ai fini del computo.

Con l’occasione, pur non ricorrendo la necessità di applicazione nella fattispecie esaminata, è stato ricordato che nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei consiglieri assegnati dia un resto in decimali, deve optarsi per l’arrotondamento in eccesso alla cifra intera superiore.