Mancato tempestivo espletamento delle funzioni del revisore: il warning della Corte dei conti

Al fine di consentire l’espletamento tempestivo delle suddette funzioni di controllo da parte della Corte dei conti, vi è l’esigenza che le relazioni-questionario, redatte dagli organi di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss. della Legge n. 266/2005, siano inviate nel rispetto dei termini previsti: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lazio, nella delib. n. 51/2023/PRSE, depositata lo scorso 24 marzo.

L’omesso invio delle relazioni-questionario in parola, difatti, a prescindere dall’individuazione della causa concreta dell’inadempimento, costituisce una grave violazione di un preciso obbligo di legge, che compromette l’esercizio delle attività di controllo intestate alla magistratura contabile (cfr. sez. reg. di contr. Abruzzo, n. 126/2019/PRSE; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 338/2019/PRSE; sez. reg. di contr. Puglia, delib. n. 165/2021/PRSE).

Inoltre, l’inadempimento dell’organo di revisione, in linea con i principi generali desumibili dal diritto comune (cfr. art. 2400, comma 2, codice civile), potrebbe giustificarne la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 235, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): va considerato, difatti, che la Giunta e il Consiglio comunale devono vigilare sull’operato dell’organo di revisione, sicché la loro inerzia potrebbe integrarne eventuali profili di responsabilità (vd. sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, delib. n. 118/2017/PRSP).

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