Omessa considerazione di una categoria di entrata con residui significativi: il FCDE non è congruo

L’omissione ingiustificata di una categoria di entrate che registra un significativo importo di residui attivi finali, costituisce indice sintomatico della non congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e comporta una proiezione negativa sull’effettiva corretta rappresentazione e veridicità del risultato di amministrazione, oltre a svelare, altresì, una strumentalità funzionale al recupero meramente formale delle quote del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e del disavanzo ordinario della gestione che l’Ente non avrebbe potuto conseguire ove avesse accantonato l’importo corretto del FCDE: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, nella delib. n. 95/2023/PRSP, depositata lo scorso 27 marzo.

Come è noto, in base alle prescrizioni dell’armonizzazione contabile, devono essere supportate da adeguata motivazione le valutazioni effettuate dall’Ente circa i crediti di dubbia esigibilità che, diversi da quelli compresi nell’elencazione tipizzata dall’ordinamento – per i quali sussiste una presunzione di certezza della riscossione -, siano stati esclusi dalla determinazione dell’accantonamento minimo obbligatorio (d.lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/2, principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, § 3.3 ed esempio n. 5) (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 92/2022/PRSP del 27 maggio 2022).

Per completezza, i giudici hanno anche ricordato che gli enti non sono del tutto liberi di individuare le entrate da considerare ai fini dell’accantonamento al FCDE, posto che sono tenuti a motivare, fin dal momento della determinazione degli accantonamenti da inserire nel bilancio di previsione, le proprie scelte, facendo riferimento alla natura dell’entrata, al relativo importo e all’andamento storico delle riscossioni (cfr. sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 145/2019/PRSE; sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 114/2020/PRSE e sez. reg. di contr. Molise, delib. n. 26/2021/PRSP).

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