Rappresenta un fattore di rilevante criticità il persistente inadempimento dell’Ente agli obblighi di trasmissione ed inserimento dei dati contabili e dei relativi allegati, nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, nella delib. n. 95/2023/PRSP, depositata lo scorso 27 marzo.
I giudici contabili hanno ricordato come l’importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi della BDAP e nelle altre banche dati pubbliche è stata richiamata dalla Sezione delle Autonomie, nella delib. n. 12/SEZAUT/2019/INPR del 28 maggio 2019, sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici, ma piuttosto di strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali l’art. 9, comma 1 quinquies, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160) ricollega, per il caso di inosservanza, la misura sanzionatoria della preclusione di ogni possibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando gli enti non abbiano adempiuto.