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L’accertamento dell’entrata derivante dall’accensione di un prestito

Come previsto dal § 3.18 e dall’Esempio n. 8) dell’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, “Un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito“, imputando l’accertamento all’esercizio nel quale “la somma oggetto del prestito è esigibile” (ossia, “quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento”).

Generalmente, “nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto”.

L’inerenza tra l’accertamento dell’entrata proveniente dall’accensione del mutuo ed i correlati impegni di spesa di investimento con essa finanziati va garantita attraverso la corretta movimentazione, ove ne ricorrano i presupposti, del FPV.

Nei casi in cui, invece, la “Cassa depositi e prestiti (o altro istituto finanziatore)” renda le somme mutuate “immediatamente disponibili” in “apposito conto intestato all’ente” mutuatario, le stesse si intendono “immediatamente esigibili” e “devono essere accertate e riscosse”. Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è “interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili” e “a fronte dell’indicato accertamento, l’ente registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito”, a tal fine movimentando, rispettivamente, le uscite del Titolo III e le entrate del Titolo V.

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per le Marche, nella delib. n. 52/2023/PRSE depositata lo scorso 20 marzo, le richiamate regole contabili escludono la reimputazione degli accertamenti delle entrate derivanti dall’accensione di mutui e prevedono soltanto la reimputazione degli impegni di spesa di investimento con dette somme finanziate, movimentando, ove ne ricorrano i presupposti, il FPV o, altrimenti, facendo confluire le somme non impegnate tra le quote vincolate del risultato di amministrazione.