La valutazione delle poste contabili in sede di bilancio di previsione: il warning della Corte dei conti
Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per le Marche, nella delib. n. 52/2023/PRSE depositata lo scorso 20 marzo, l’art. 162, comma 5, TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che il bilancio “è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità”.
Il rispetto di detti principi non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.
Si devono, quindi, evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che, invece, devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.
Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico – finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell’attendibilità) (§ 5 dell’All. 1 al Decreto Legislativo n. 118/2011).
In tale ambito è significativo anche quanto stabilito dal principio generale della prudenza, laddove si prevede che “nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato […]” (§ 9 dell’All. 1 cit.).