La dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità: il warning dell’ANAC

Come è noto, all’atto del conferimento di un incarico presso una P.A., l’interessato deve rendere la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ex art. 20 del Decreto Legislativo n. 39/2013.

Di recente l’ANAC è intervenuta con l’atto del Presidente dello scorso 8 marzo, fasc. 992/2023, per evidenziare alcuni aspetti particolari in merito:

  • la dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell’incarico ed è altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell’incarico si perfezioni solo all’esito della verifica, da parte dell’organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti;
  • la dichiarazione acquisita in un momento successivo alla data di conferimento dell’incarico è una prassi non conforme alla normativa ed ha l’effetto di rendere la nomina efficace solo a partire dalla data della dichiarazione tardiva, e non ab initio;
  • è necessario prestare attenzione alle verifiche da svolgere per il personale assegnato temporaneamente ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, mediante il collocamento in comando o posizioni similari, promuovendo un rapporto di leale collaborazione, ad esempio attraverso l’introduzione di un obbligo di richiesta di informazioni da parte dell’amministrazione/ente di destinazione e di un obbligo di comunicazione di situazioni di inconferibilità, da parte dell’amministrazione/ente di provenienza;

L’Autorità ha ricordato che già nel PNA 2019, ad integrazione di quanto evidenziato nelle Linee guida di cui alla citata Delibera n. 833 del 2016, tenuto conto dell’importanza di presidiare l’attività di conferimento degli  incarichi presso le PP.AA., gli enti pubblici e gli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo pubblico, si è raccomandata di individuare, all’interno del PTPCT, una specifica procedura di conferimento degli incarichi, tale da garantire:

  • la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità (o incompatibilità) da parte del destinatario dell’incarico;
  • la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire;
  • il conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
  • la pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

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