L’importanza dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui: il warning della Corte dei conti
Come noto, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’Ente locale deve provvedere all’operazione di riaccertamento ordinario, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte e nella corretta imputazione a bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011.
Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 34/2023/PRSE, depositata lo scorso 16 marzo, il riaccertamento è operazione prodromica alla corretta determinazione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione e incide sull’attendibilità di questo, conducendo per converso una sovrastima dei residui attivi o una sottostima di quelli passivi a una non verifica determinazione dell’avanzo/disavanzo dell’Ente.
Nella verifica dei residui da mantenere nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell’accertamento dell’entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), è necessario verificare anche l’effettiva esigibilità del credito con riguardo alla solvibilità del debitore; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esigibile, lo stesso dev’essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine di prescrizione, alla scadenza del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (inter alia, sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 60 del 14 aprile 2021).
La ricognizione dei residui in occasione dell’operazione di riaccertamento assume notevole importanza ai fini del rispetto dei postulati di veridicità e attendibilità del bilancio, essendo diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e la loro esigibilità, l’affidabilità della scadenza
dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno, il permanere delle posizioni debitorie effettive sottostanti agli impegni assunti, la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
In tale contesto, oltre alla disamina dei responsabili dei vari settori, assume valenza sostanziale anche il parere dell’organo di revisione preliminare alla delibera di riaccertamento e finalizzato a fornire un apporto collaborativo all’ente al fine di individuare tutte quelle poste creditorie e debitorie non più esigibili o a verificare la loro corretta imputazione al fondo pluriennale vincolato in base al criterio dell’esigibilità.