Legittimo l’accesso documentale agli atti relativi all’incarico professionale da parte dell’interessato
È illegittimo il silenzio del Comune dinanzi a fronte di un’istanza di accesso, formulata da un ex dipendente che vantava un credito connesso ad una prestazione professionale tecnica, con cui si richiedeva di estrarre copia degli elaborati progettuali prodotti per il suddetto incarico: è quanto affermato dal TAR Molise, sez. I, nella sent. 6 marzo 2023, n. 66.
I giudici hanno ritenuto sussistente un interesse all’accesso qualificato, concreto, diretto, attuale e strumentale all’ostensione della documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), e dell’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990.
La sentenza segnalata ha richiamato i principi ormai pacifici nell’elaborazione giurisprudenziale, secondo i quali, “ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. b) L. n. 241 del 1990, la legittimazione alla presentazione dell’istanza di accesso deve essere riconosciuta in capo ai “soggetti privati” titolari di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Come precisato da questo Consiglio (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 02 ottobre 2019, n. 6603), tale interesse deve essere:
- diretto, in quanto ascrivibile in capo alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi, con ciò, escludere una legittimazione generale e indifferenziata;
- concreto, in quanto specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di documenti suscettibili di produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del richiedente, palesandosi immeritevole di tutela un’istanza finalizzata ad un “controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (cfr. art. 24, comma 3 L. n. 241 del 1990 cit.);
- attuale, in quanto non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo alla attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita
- strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo ad veicolare le informazioni: non essendo, con ciò, tutelate iniziative, per un verso, ispirate da mero intento emulativo e, per altro verso, finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non incorporati in “documenti” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 14 gennaio 2021, n. 451).