Appalti: i servizi analoghi non coincidono con i servizi identici

Come è noto, secondo la giurisprudenza, per “servizi analoghi’’ non si intendono “servizi identici”, essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 11 maggio 2020, n. 2953).

Applicando tale principio, il TAR Abruzzo, Pescara, sent. 9 marzo 2023, n. 115, dinanzi ad un appalto bandito da un’Università Statale che aveva per oggetto l’affidamento del servizio di assistenti di studio odontoiatrico, ha affermato che possono considerarsi servizi analoghi quelli di segretariato svolti in precedenza a favore della medesima Università.

Secondo i giudici nel caso specifico, gli elementi di similitudine erano riscontrabili nella circostanza che si trattava in entrambi casi di apprestare servizi di personale in favore della stazione appaltante seppure con competenze e specificità diverse, per cui l’aspetto prevalente è in ogni caso nella funzionalizzazione dell’appalto a garantire l’utilizzazione di personale con competenze specialistiche nei diversi settori di pertinenza della stazione appaltante.

Ritenere che il requisito avrebbe richiesto un’esperienza pregressa nell’espletamento dei soli servizi sanitari, secondo il TAR sarebbe stata era una soluzione eccessivamente restrittiva e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale e ciò in contrasto con il principio di massima partecipazione.

Infine, nella sentenza segnalata è stato ribadito che “il concetto di “servizio analogo” non presuppone un’identità o perfetta sovrapponibilità ma una mera similitudine tra le prestazioni richieste, laddove la nozione di “servizi identici” individua una “categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23 novembre 2016, n. 4908).

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