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Le entrate per violazioni del Codice della strada sono vincolate

Non è corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa adottata dell’ente locale che esclude i proventi da sanzioni per violazioni del Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), poiché non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso dell’esercizio, ai sensi dell’art. 195 Tuel (Decreto Legislativo n. 267/2000) non consentendo, altresì, neanche la valutazione del rispetto dell’art. 222 TUEL in materia di anticipazione di tesoreria: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg di controllo Toscana, nella delib. n. 56/2023/PRSP, depositata lo scorso 7 marzo.

La suddetta irregolarità comporta, inoltre, una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all’art. 226 TUEL.

Sulla tipologia di entrata in esame occorre rilevare come, avendo riguardo al soggetto che dispone il vincolo, le somme derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada possano agevolmente essere ritenute entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili, e in quanto tali rientrare nella lettera “d” dell’art. 180 del TUEL.

Quanto alla destinazione della stessa (“generica tipologia di spesa” ovvero “specifici interventi di spesa”), i proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada rispondono al requisito della specificità, essendo entrate che il Codice della strada destina alla realizzazione di specifici interventi, da individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell’art. 208, o dal comma 12-ter dell’art. 142.

Tale qualificazione risulta espressa con chiarezza anche nel principio contabile (Allegato 2 – esempio 4), laddove afferma che “con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada il legislatore, in deroga al principio contabile generale n. 2 dell’unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale”.

La Corte, al fine di evitare una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo, ha disposto la correzione attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare ai sensi dell’art. 148 bis, terzo comma, del TUEL, in modo da garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e la regolare e sana gestione finanziaria.