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Inventario comunale: l’alloggio di servizio del custode della scuola primaria rientra nel patrimonio indisponibile

Secondo l’art. 826, u.c., c.c., fanno parte del patrimonio indisponibile “gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio” e, di conseguenza, un immobile di proprietà comunale adibito ad alloggio di servizio per chi svolga le mansioni di custode della scuola primaria, assolve la funzione di essere utilizzato per un pubblico servizio: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VII, nella sent. 10 marzo 2023, n. 1567.

Né la circostanza che, per un determinato periodo, l’immobile non sia stato impiegato come alloggio di servizio, perché occupato sine titulo, determina il venir meno della qualità di bene patrimoniale indisponibile: la finalità di tale bene è e rimane quella di garantire un servizio pubblico, finalità che potrà essere assicurata una volta che esso sarà sgomberato e poi assegnato al bidello custode.

Conseguentemente, è legittimo l’ordine di sgombero, visto che il potere di autotutela esecutiva può essere esercitato anche rispetto a beni del patrimonio indisponibile, pure essendoci un’espressa previsione nell’art. 823 c.c. con riguardo ai beni del demanio; l’esercizio di tale potere ha natura vincolata, per cui non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per consentire la partecipazione endoprocedimentale da parte del destinatario.