È negligente il comportamento del segretario comunale che, ricevuta un’istanza di accesso da parte di alcuni consiglieri, si dichiara incompetente e non trasmette la suddetta istanza gli uffici per la relativa evasione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Campania, nella sent. 135/2023, depositata lo scorso 27 febbraio, la quale ha condannato il segretario per danno erariale, pari all’esborso patito dal Comune per effetto della sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego all’istanza di accesso e condannato l’ente locale alla rifusione delle spese di lite.
In proposito, è stato affermato in giurisprudenza che “la ripartizione interna delle competenze tra i diversi uffici è normativamente indifferente per il soggetto che entra in contatto o in relazione con l’Amministrazione, intesa quale Ente ed apparato; di talché, anche al fine di non “aggravare il procedimento” e perseguire i principi di trasparenza, economicità, efficacia ed imparzialità dell’agere dei pubblici poteri (art. 1 l. 241/90), costituisce munus ineludibilmente gravante in capo all’ufficio compulsato – massimamente, poi, se si tratti della figura del segretario comunale – quello di trasmettere gli atti all’organo o all’ufficio competente alla trattazione ed alla adozione del provvedimento finale” (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 10 luglio 2020, n. 3000).
Ricordiamo che, secondo l’art. 97 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), il segretario comunale, quale vertice giuridico amministrativo dell’Ente, è titolare di compiti ed adempimenti che lo impegnano ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di servizio instaurato con l’ente locale, all’azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti.