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Prospetto dei contenziosi in essere privo del valore del giudizio e della percentuale di soccombenza

Non può essere considerato correttamente calcolato il fondo contenzioso se nel prospetto dei giudizi pendenti non vengono indicati né il valore di ogni singolo procedimento né la percentuale di soccombenza: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 84/2023/PRSP, depositata lo scorso 8 marzo.

Nel caso specifico, il Comune aveva indicato un valore generale per l’accantonamento, senza indicare il valore dei singoli giudizi, imitandosi a segnalare la sigla “n.p.” [non pervenuto], non consentendo di comprendere, secondo la Corte, “se l’accantonamento sia stato frutto di una ricognizione del contenzioso pendente e sia stato determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze”.

Inoltre, in luogo della percentuale di soccombenza, era stato indicato un esito in termini di remoto/possibile/probabile.