Attestazione di copertura finanziaria entrate Titoli IV, V e VI

È irregolare, nel caso di utilizzo delle entrate Titoli IV, V e VI, l’attestazione di copertura non contenente gli estremi delle determinazioni di accertamento delle relative somme: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 68/2023, depositata lo scorso 7 marzo.

Nel caso specifico, l’ente e l’organo di revisione si erano giustificati affermando che “nelle determinazioni che comportano impegni di spesa per investimenti non sono riportati usualmente gli estremi degli atti con cui sono assunti gli accertamenti di entrata; tuttavia viene esplicitata la fonte di finanziamento correlata all’impegno di spesa oggetto di assunzione, garantendo comunque la verifica della copertura finanziaria”.

I giudici contabili, comunque, hanno richiamato l’Ente al rispetto del principio contabile applicato All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, punto 5.3.4, secondo cui “l’attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio”.

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