Come è noto, l’art. 77 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede, al comma 1, che “1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
In relazione alla nozione di “specifico settore”, la giurisprudenza ha precisato che “la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione V, 18 luglio 2019, n. 5058 e 1 ottobre 2018, n. 5603). Non è richiesta, cioè, una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, 24 aprile 2019, n. 2638). In tale prospettiva è pacifico che la presenza, pertanto, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 giugno 2013, n. 3203) e che la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 6 novembre 2019, n. 7595)” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 9 dicembre 2020, n. 7832).
Applicando le suesposte linee ermeneutiche, il TAR Lazio, Roma, sez. III quater, nella sent. 1° marzo 2023, n. 3499, ha affermato che è illegittimo prevedere un commissario unico privo di competenza nel settore dell’appalto; nel caso specifico, a riprova dell’assenza di competenza, i giudici hanno evidenziato l’anomalo comportamento di tale commissario che ha assegnato alle offerte pervenute, in tutti e 20 i criteri indicati dal disciplinare, lo stesso identico punteggio di “sufficienza”, senza operare distinzione alcuna tra le offerte concorrenti.