Risponde di responsabilità erariale il Sindaco che, oltre a godere dell’indennità prevista per tale carica, percepisce anche quella di consigliere provinciale: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. gurisd. Campania, nella sent. n. 145/2023, depositata lo scorso 2 marzo.
Ed infatti, ai fini di contenimento dei costi della politica nel più generale contesto delle misure di riduzione della spesa pubblica, in presenza di plurimi incarichi pubblici, l’art. 5, comma 11, del DL n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, ha stabilito che “chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”.
Nonostante la chiara formulazione della norma, nel caso specifico il Sindaco non aveva mai presentato la dichiarazione in merito a quale dei due emolumenti ricevere, causando il danno all’amministrazione provinciale.
In ordine all’elemento oggettivo del danno, la Corte ha reputato che le condotte antigiuridiche poste in essere dal Sindaco fossero assistite da dolo, “avendo questi percepito emolumenti non spettanti, nella piena consapevolezza della loro non debenza. Indice di siffatta consapevolezza appare la chiarezza ed univocità della richiamata normativa speciale, recante il divieto in esame, normativa che, peraltro, afferisce precipuamente all’ambito operativo del convenuto medesimo che, al di là del generale dovere di conoscenza delle leggi vigenti -la cui ignoranza non ammette scusanti- non poteva non averne una conoscenza diretta e specifica proprio per la specificità delle funzioni svolte. La macroscopicità dell’omissione informativa nei riguardi dell’amministrazione provinciale ed il lungo periodo di protrazione della stessa costituiscono elementi che congiuntamente valutati con le funzioni espletate dal convenuto- lo rendevano certamente “edotto” in materia, sicché contribuiscono a connotare l’elemento psicologico doloso di particolare intensità nella condotta complessivamente serbata” dal soggetto, “che non risulta avere fatto nulla per evitare tale illecita corresponsione di compensi, perseverando nella reticenza (e dunque nel doloso occultamento del danno)”.