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L’importanza del corretto riaccertamento ordinario dei residui ai fini della prevenzione degli  squilibri

L’art. 228, comma 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

Il Decreto Legislativo n. 118/2011, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell’operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all’art. 3, comma 4, richiamato dall’art. 228, comma 3, del TUEL, precisa che “possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. […] Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Abruzzo, nella delib. n. 47/2023/PRSE, depositata lo scorso 24 febbraio, appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d’amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 TUEL) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell’esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 TUEL), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 TUEL).

Nel caso in cui l’avanzo d’amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l’emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.