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La corretta compilazione dei questionari da parte del revisore: il warning della Corte dei conti

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Abruzzo, nella recente delib. n. 44/2023/PRSE, depositata lo scorso 24 febbraio, la compilazione dei questionari rappresenta l’oggetto di uno specifico dovere d’ufficio che si innesta nella funzione di raccordo con la Corte dei conti, nell’ambito delle competenze dell’organo di revisione contabile dell’Ente locale, definite dall’art. 239 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).

I giudici hanno, inoltre, sottolineato l’importanza dell’attendibilità e della completezza dei questionari che presuppongono la riconducibilità dei valori e delle informazioni contenute alla piena responsabilità dell’Organo di revisione, ferma restando la responsabilità, a sua volta, dell’Ente per l’omissione o l’insufficienza nell’ostensione e produzione della necessaria documentazione contabile per lo svolgimento del controllo, nonché per il mancato accoglimento, pur nell’esplicazione della propria discrezionalità amministrativo-contabile, delle osservazioni formulate dal revisore (cfr. sez. reg. di contr. per il Veneto, delib. n. 24/2019/PRSE).

È pertanto doveroso, da parte dell’organo di revisione economico finanziaria, porre la massima attenzione all’esattezza e completezza nella compilazione del questionario-relazione ex art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, anche al fine di evitare, in un’ottica di efficientamento dell’azione degli organi amministrativi e di controllo, una duplicazione di adempimenti, specie se tesi a emendare mere omissioni o “errori materiali” che vanno il più possibile evitati ab origine.