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Quantificazione del FCDE: il warning della Corte dei conti

Posto che il fondo crediti di dubbia esigibilità ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità, tale accantonamento va parametrato sulla base dell’andamento delle somme riscosse negli esercizi precedenti, computando nel calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, con correlato onere di esaustiva motivazione, nel caso di eventuale esclusione di tali risorse dal meccanismo di quantificazione del fondo: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 37/2023/PRSE, depositata lo scorso 23 febbraio.

Secondo i giudici, è necessario che la quantificazione del fondo avvenga conformemente alla vigente disciplina normativa ed osserva che un’accurata attività di ricognizione dei residui dell’Ente risulta imprescindibile per poter valutare puntualmente l’esigibilità dei crediti e, conseguentemente, avere una più attendibile rappresentazione delle risultanze della gestione.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria individua espressamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi non soggetti all’obbligo di svalutazione (d.lgs. n. 118/2011 – allegato 4/2 – § 3.3). Qualora emergano partite di rilevante ammontare in grado di incidere sulla tenuta degli equilibri bilancio, “i principi contabili non escludono che discrezionalmente e in via prudenziale si possa procedere ad una adeguata svalutazione analitica (in base alle concrete circostanze) per singole partite, adeguando in aumento il FCDE previsto per legge” (cfr. Sezione regionale controllo Campania, deliberazione n. 251/2017/PAR).

Pertanto, è fondamentale effettuare un prudente apprezzamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla stregua dell’art. 167 TUEL e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (§ 3 e Appendice tecnica es. n. 5 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). Sul punto, giova, altresì, ricordare che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è, quindi, un adempimento cruciale ai fini della corretta quantificazione del FCDE e le entrate oggetto di svalutazione devono essere
analiticamente individuate. La “svalutazione” deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l’ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio di previsione e la gestione in sostanziale situazione di disavanzo (Sezione delle Autonomie, delibere n. 14/2017/INPR e n. 4/2015/INPR; Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 2013).