Ricognizione della giacenza della cassa vincolata: il warning della Corte dei conti

Sebbene il § 10.6 dell’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 abbia formalmente esplicitato l’obbligo per il responsabile finanziario di effettuare la ricognizione delle giacenze di cassa vincolate soltanto con riferimento al 01.01.2015 (ossia in occasione del passaggio al nuovo regime di contabilità  armonizzata), tale operazione non può non essere effettuata anche successivamente in occasione delle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa, compiute dall’ODR con la periodicità descritta dall’art. 223 TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di  contr. Marche, nella delib. n. 35/2023/PRSE, depositata lo scorso 23 febbraio.

Secondo i giudici, ciò è imposto:

  • da un lato, la funzione autorizzatoria che il legislatore assegna (non solo agli stanziamenti di competenza ma) anche agli stanziamenti di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione (art. 164 TUEL, nonché § 1 dell’All. 1 e § 2 dell’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2018);
  • dall’altro, l’esigenza di “facilitare le operazioni del Tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata”, posto che, altrimenti, “risulterebbe alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 TUEL” (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, delib. nn. 20, 23, 26, 78 e 149/2022 e 10/2023/PRSE; sez. reg. di contr. Calabria, delib. n. 113/2021/PRSP).

Il fatto che l’armonizzazione contabile abbia introdotto uno specifico sottosistema di codificazione e tracciabilità degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento concernenti la movimentazione delle giacenze di cassa vincolata e la riscontrata corrispondenza tra le risultanze della cassa vincolata dell’Ente con quella del Tesoriere non è quindi sufficiente ad escludere la necessità di procedere periodicamente, soprattutto in occasione della predisposizione del rendiconto, all’adozione della determinazione ricognitiva delle giacenze di cassa vincolata.

La Corte ha richiamato l’Amministrazione comunale al puntuale rispetto della vigente disciplina in materia di gestione della liquidità, nonché il revisore al diligente esercizio delle proprie funzioni di vigilanza (v. art. 239, comma 1, lett. f], TUEL) ed a sincerarsi che l’Ente proceda periodicamente, con determinazione del responsabile finanziario, alla corretta ricognizione delle giacenze di cassa ed alla corretta quantificazione dei vincoli gravanti sulla medesima.

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