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Risorse per indennità degli amministratori locali: le precisazioni del Decreto Milleproroghe 2023

In attesa che il Decreto Milleproroghe 2023 (DL n. 198/2022) venga pubblicato sulla G.U. nella versione definitiva a seguito dell’avvenuta conversione in legge da parte del Parlamento, segnaliamo l’art. 1, comma 20-ter, il quale stabilisce che le risorse stanziate dalla Legge di bilancio 2022 per l’incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali stabilito dalla medesima legge, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche qualora si tratti di comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente.

La disposizione trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e a condizione che le risorse siano state utilizzate da tali comuni ai fini dell’incremento dell’indennità previste dalla citata legge di bilancio.

È utile ricordare che la Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni.

Il comma 583 dispone che, a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il cui importo massimo è stato fissato in euro 13.800 mensili per dodici mensilità, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale e nelle seguenti percentuali, rapportate rispetto all’importo massimo, per ciascuna tipologia di ente individuata:

  • 100% (pari a 13.800 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana;
  • 80% (pari a 11.040 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 000 abitanti;
  • 70% (pari a 9.660 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  • 45% (pari a 6.210 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  • 35% (pari a 4.830 euro) per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 000 abitanti;
  • 30% (pari a 4.140 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
  • 29% (pari a 4.002 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
  • 22% (pari a 3.036 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
  • 16% (pari a 2.208 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 000 abitanti.

Il comma 584 prevede inoltre che l’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci sia adottato in misura graduale per il 2022 e 2023.

Per la prima applicazione si dispone che la predetta indennità di funzione sia adeguata al 45% nell’anno 2022 e al 68 % nell’anno 2023. Al contempo la disposizione relativa alla fase di prima applicazione prevede che, a decorrere dall’anno 2022, l’indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui sopra, nel “rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”.

Il comma 585 prevede che anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto sopra, con l’applicazione delle percentuali vigenti previste dal decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119. Alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione, la medesima Legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 586) provvede, a titolo di concorso, all’incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, e 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, di un fondo già istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, per coprire l’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci dei piccoli comuni disposta dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (art. 57-quater, comma 2).

La ripartizione del fondo tra i comuni interessati è demandata ad un decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario (art. 1, comma 587).

In sede di applicazione per l’anno 2022 il Fondo è stato ripartito e le risorse assegnate con D.M. 30 maggio 2022 secondo i criteri definiti nell’allegato A “Nota metodologica”, nelle misure indicate nell’allegato B “Piano di riparto”.

In tale contesto normativo, si inserisce la disposizione in commento, la quale specifica che fino al 31 dicembre 2023 possono beneficiare del riparto delle risorse anche quei comuni che “abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente”.

La disposizione sembrerebbe chiarire in via definitiva alcuni dubbi sollevati dagli enti locali in relazione al comunicato del 9 gennaio 2023 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno con cui venivano fornite alcune precisazioni in relazione al DM 30 maggio 2022, di riparto del fondo per le indennità: ai sensi del punto 3 del citato comunicato, infatti, le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, “con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto”.

Con i successivi comunicati del 20 gennaio e del 27 gennaio 2023, il Ministero aveva già chiarito, a fronte delle richieste sollevate da alcuni comuni, che il contributo assegnato ai sensi dell’art. 1, comma 587, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l’incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente”. La disposizione in commento introduce nell’ordinamento il medesimo chiarimento con norma di rango primario.