Prosecuzione del servizio di raccolta RSU: ammissibile l’ordinanza contingibile e urgente
La questione relativa alla legittimità dell’imposizione della prosecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, avvalendosi del precedente gestore, è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., di recente, TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 20 febbraio 2023, n. 1105), la quale ha ritenuto legittimo il ricorso all’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente, in presenza di situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente connesse alla gestione dei rifiuti, non differibili né fronteggiabili adeguatamente con le ordinarie misure, non rilevando affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento extra ordinem è rivolto a rimuovere.
In sintesi, l’utilizzo dell’ordinanza contingibile ed urgenze è giustificato dal fatto che non è possibile ammettere l’interruzione del servizio di igiene urbana per le intuibili gravissime conseguenze dannose che essa comporta, sia sul piano igienico-sanitario che su quello ambientale in generale, oltre che sulla vita dei cittadini, a prescindere dalla circostanza che l’urgenza sia addebitabile a inerzia o negligenza dell’amministrazione appaltante (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 22 dicembre 2022, n. 11207).
A maggior ragione è ammissibile l’utilizzo dell’ordinanza contingibile ed urgente laddove il Comune, alla scadenza dell’affidamento originario, si è attivato per pianificare l’affidamento del nuovo servizio. Ovviamente, parimenti ammissibile è lo strumento nel caso di gara deserta, nelle more dell’avvio di altra procedura di affidamento, per sopperire alla situazione di emergenza cui non può porsi rimedio in via ordinaria.