Appalti: la funzione dei chiarimenti e delle FAQ
I chiarimenti resi in corso di gara dalla stazione appaltante devono avere la funzione di esplicare in modo chiaro le prescrizioni di gara in modo da assicurare il principio di par conditio, la certezza delle regole di gara, trasparenza, correttezza e legittimo affidamento: è quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 31 gennaio 2023, n. 1055.
I chiarimenti e le FAQ non sono idonei ad integrare o modificare la legge di gara (v. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 maggio 2022, n. 3492; sez. I, parere n. 1275 del 20 luglio 2021; sez. III, sent. n. 904 del 18 maggio 2021 e n. 64 del 14 gennaio 2022); essi, avendo natura meramente illustrativa delle regole della disciplina di gara, sono ammissibili nei limiti in cui, pur svolgendo la funzione di interpretazione autentica della lex specialis, non modifichino la disciplina ivi dettata per lo svolgimento della procedura selettiva; se, viceversa, si pongono in contrasto con le regole della gara, la stazione appaltante deve dare prevalenza alle clausole della lex specialis e al significato desumibile dal tenore letterale delle stesse (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 marzo 2021, n. 2260; sez. VI, sent. 22 novembre 2021, n. 7793; sez. III, sent. 7 gennaio 2022, n. 64).
Conseguentemente, un chiarimento fornito dalla stazione appaltante che impone un numero massimo di pagine nella redazione dell’offerta tecnica diventa inammissibile se, come accaduto nel caso specifico, la lex specialis non prevedeva alcunché su tale aspetto; detto chiarimento, in sintesi, si tradurrebbe in un’indebita introduzione ex novo di una prescrizione non contenuta nell’originaria lex specialis. Secondo i giudici, tale tipologia di chiarimento non ha assunto “un’efficacia esplicativa di una prescrizione di gara, nel senso di limitarsi ad illustrane il contenuto per quanto concerne aspetti in essa già presenti, ma ha introdotto un “quid novi” che “ha comportato una inammissibile modificazione sostanziale della lex specialis rispetto al suo originario contenuto precettivo”.