La mancata considerazione, ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata, delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della strada (proventi che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l’Ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dall’art. 208, comma 4 o dall’art. 142, comma 12-ter, del Codice della strada) è una irregolarità contabile che, come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Toscana, nella delib. n. 48/2023/PRSP, depositata lo scorso 20 febbraio, comporta diverse conseguenze:
- determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione (come invece previsto rispettivamente dall’art. 180 TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) per le modalità di riscossione e dall’art. 195 TUEL per il loro successivo utilizzo);
- non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso
dell’esercizio ai sensi dell’art. 195 TUEL; - non consente la verifica del rispetto dell’art. 222 TUEL;
- determina una scorretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’Ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all’art.226 TUEL.
L’irregolarità in discorso – che, oltre a porsi in contrasto coi principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità, potendo ostacolare l’emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio quali quelle connesse all’eventuale ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sintomo, a sua volta, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio – nel caso di specie si associa peraltro ad una condizione di squilibrio del bilancio, evidenziata dalla presenza di un saldo negativo della parte disponibile del R.A. degli esercizi esaminati.
Dunque, la distorta rappresentazione dei dati di consuntivo, conseguente alla irregolarità di cui trattasi, deve essere corretta, attraverso l’adozione, ai sensi dell’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, di apposita delibera consiliare, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e la regolare e sana gestione finanziaria.