L’osservanza del termine prescritto per l’approvazione del rendiconto “riveste estrema importanza nell’ambito della gestione amministrativa e contabile dell’ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, nella delib. n. 45/2023/PRSE, depositata lo scorso 16 febbraio.
La rendicontazione, simmetricamente alla tempestiva programmazione per un corretto sviluppo delle politiche di bilancio, rappresenta al contempo la certificazione dei risultati dell’esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione.
Il ritardo in questo adempimento deve essere considerato un “vulnus” dell’ordinato svolgersi del ciclo di bilancio la cui importanza si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze previste dall’art. 243, comma 6, TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria ossia fino all’intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni servizi.
Al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato e che, attesa la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio,
l’assenza di detto documento potrebbe condurre all’emersione di rilievi di illegittimità inerenti all’attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione.