Espropri: dovuta la tassa di registro proporzionale sulla sentenza che definisce l’indennità
In tema di imposta di registro per espropriazioni per pubblica utilità, il beneficio della registrazione a tassa fissa, anziché proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova la propria ratio nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, mentre tale funzione è del tutto estranea alla sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare della indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio: è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 36236 depositata il 12 dicembre 2022 (ex multis: Cass., sent. 17 giugno 2021, n. 17234).
I giudici hanno ricordato che l’imposta di registro trova il suo presupposto impositivo (d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 20 e 37) in relazione agli effetti giuridici che il provvedimento è destinato a produrre sul rapporto giuridico sostanziale così che, dunque, il tributo non è volto a colpire ex se il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all’atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre (Cass., sent. 18 aprile 2018, n. 9501).
Ciò significa, in sintesi, che l’imposta di registro fissa già corrisposta in relazione al provvedimento di esproprio non copre anche la sentenza di determinazione della indennità di esproprio: conseguentemente, detta sentenza è sottoposta a tassazione proporzionale di registro.