Sebbene l’art. 11, comma 6, lett. j) del Decreto Legislativo n. 118/2011 contempla, tra i soggetti tenuti all’asseverazione, le società controllate e partecipate e gli enti strumentali e non anche l’Unione di Comuni (la quale, quindi, formalmente non soggiace espressamente agli obblighi formali di asseverazione intestati, in particolare, all’organo di revisione, dalla citata art 11), purtuttavia, l’esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte nel bilancio del Comune con quelle dell’Unione assume in ogni caso una sua autonoma rilevanza, visto che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti può realizzare, anche in questo caso, un vulnus per gli equilibri di bilancio o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 31/2023/PRSE, depositata lo scorso 15 febbraio.
L’esigenza, infatti, è sempre la stessa: per evitare di minare sia l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di ciò che la direttiva europea 2011/85/UE dell’8 novembre 2011 aveva introdotto relativamente ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, denominata “regole di bilancio numeriche”. Sul punto è stato già affermato che “nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici, debbono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo” (sentenza Corte Costituzionale n. 252/2015 e n. 6/2019).
È evidente che la mancata riconciliazione dei crediti e dei debiti reciproci realizza un vulnus per gli equilibri di bilancio o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma, in termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione. Del resto, in ossequio ai principi fondanti della disciplina del bilancio pubblico, secondo cui gli assetti dell’equilibrio e della copertura devono essere ipotizzati secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, la Corte costituzionale ha più volte sottolineato che la “copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese” (Corte Costituzionale, sent. n. 197/2019).