L’esigenza alla base della necessaria istituzione del fondo rischi contenzioso: il warning della Corte dei conti
Vi è una specifica esigenza prudenziale alla base della necessaria istituzione del fondo rischi contenzioso, posto che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l’ente l’insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell’anno o nel triennio di riferimento: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 31/2023/PRSE, depositata lo scorso 15 febbraio.
I giudici hanno ricordato come la nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del “fondo contenziosi”, curare particolarmente l’indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al “fondo rischi” e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l’ente. Tali valutazioni devono riguardare, in modo particolare, l’incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell’ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.
La necessità di preservare gli equilibri di bilancio – in questo caso dovuta alla finalità di non fare trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie – richiede, quindi, uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell’armonizzazione dei conti pubblici, funzionali a evitare che gli scostamenti dai principi del Decreto Legislativo n. 118/2011 non costituiscano solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 Cost.
Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva, consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sent. n. 279 del 23 novembre 2016).
Nel caso specifico esaminato, i giudici hanno stigmatizzato il comportamento palesemente contraddittorio del Comune che si è trovato a dover fronteggiare il riconoscimento di un debito fuori bilancio senza aver prima operato un accantonamento cautelativo a tutela degli equilibri di bilancio, reperendo risorse nuove per poter dare copertura all’evento sopravvenuto: “si tratta di una palese violazione del principio di prudenza che ispira la normativa qui richiamata, la cui puntuale osservanza coinvolge anche gli specifici obblighi di vigilanza a ciò connessi(art. 147 quinquies Tuel)”.
La Corte ha anche ribadito “che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente e puntualmente fatta oggetto di ricognizione analitica e completa da parte dell’Ente e monitorata dall’Organo di revisione sul quale incombe l’onere di attestarne la effettiva congruità”.