Avviso pubblico e conseguente partecipazione di tutti gli interessati: non opera il principio di rotazione

Non opera il principio di rotazione nel caso di avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura ed invito di tutti gli interessati alla fase successiva, visto che non vi è alcuna individuazione discrezionale dei soggetti partecipanti ad opera della stazione appaltante: è quanto affermato dal TAR Toscana, sez. II, nella sent. 10 febbraio 2023, n. 135.

Come è noto, il principio in discorso, previsto dall’art. 36, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) costituisce un necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Consiglio di Stato, sez. V, sent 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha, infatti, l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 4 giugno 2019, n. 3755).

Presupposto della sua applicazione è che venga in rilievo un affidamento diretto o comunque ristretto, atteso che “deve ritenersi che l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti sia limitata alle procedure negoziate” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 febbraio 2021, n. 1515).

Tanto premesso, non può applicarsi il principio di rotazione se la gara non è riconducibile ad una procedura negoziata ristretta, in quanto la stazione appaltante ha prima pubblicato un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, indistintamente aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati, e poi ha automaticamente ammesso alla fase successiva tutti i soggetti che avevano manifestato l’interesse a partecipare. Ciò delinea, dunque, un meccanismo di apertura alla partecipazione degli operatori economici del settore interessato che esclude qualsiasi intervento dell’amministrazione appaltante nella fase di selezione o individuazione preliminare degli operatori economici da invitare alla procedura (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 24 maggio 2021, n. 3999).

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