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Assenza dell’impegno di spesa: nullo l’incarico al professionista

La delibera di un Comune di affidamento di incarico ad un professionista ma carente di attestazione di regolare copertura finanziaria è affetta da nullità, in ragione della inderogabilità dell’art. 23, commi 3 e 4, del DL n. 66/1989, convertito dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 144/1989, riprodotto nell’art. 35 del Decreto Legislativo n. 77/1995 e oggi refluito nell’art. 191 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), che sono posti a presidio della correttezza dell’agire della P.A.: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. VI, con la recente ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3827.

Come affermato già in precedenza, “la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l’ammontare della spesa mediante l’identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali ecc.) ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente così da creare un doppio congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l’operato dell’ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente” (Cass., sent. n. 22481/2018).

L’esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la P.A. contraente si pone, dunque, quale presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale dell’ente: di conseguenza, la nullità della delibera che preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale investe il successivo contratto di prestazione d’opera stipulato dal professionista.

Nel caso di specie, i giudici hanno evidenziato “la mancanza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (da apporsi a cura del responsabile del servizio finanziario)” e non ritenute sufficienti a superare tale mancanza le indicazioni rinvenibili nel testo della delibera, secondo cui “l’importo presunto dell’incarico è inferiore a euro 100.000” e che “la spesa fa carico ai finanziamenti previsti in apposito specifico intervento del bilancio comunale”.