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L’affidatario del servizio di manutenzione dell’acquedotto comunale può accedere ai ruoli del S.I.I.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, presupposto indispensabile per l’accesso c.d. difensivo ex artt. 22 e 24, comma 7, della L. n. 241/1990 è l’esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare, senza che l’amministrazione possa legittimamente sindacare la fondatezza o la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere ed essendo sufficiente che questo fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse che ricolleghi la domanda d’accesso ai documenti (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 marzo 2020, n. 1664).

Conseguentemente, come affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 6 febbraio 2023, n. 191, è illegittimo il silenzio del Comune dinanzi alla richiesta, da parte dell’operatore economico affidatario del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’acquedotto comunale, di ostensione:

  • dei ruoli approvati inerenti ai consumi rilevati per il servizio idrico integrato fornito agli utenti in un determinato arco temporale,
  • degli ordinativi di incasso e relative distinte emesse dal Servizio Finanziario in relazione ai medesimi ruoli,
  • dell’eventuale documentazione equipollente formata dagli uffici competenti attestante l’avvenuto pagamento o meno da parte dei fruitori del servizio idrico delle somme dovute per ciascun anno solare.

Nel caso specifico, la documentazione aveva rilevanza nell’ambito di un procedimento giudiziario avviato dall’affidatario del servizio e finalizzato ad ottenere il mancato pagamento di una parte del compenso dovuto da parte del Comune: il contratto, infatti, prevedeva che il corrispettivo annuo dovuto per il servizio prestato sarebbe stato determinato in una parte fissa ed in una parte variabile, corrispondente al 20% del ruolo approvato riguardante i consumi idrici rilevati dalla società appaltatrice.

Considerata l’omissione parziale dei pagamenti da parte dell’ente locale, i giudici hanno ritenuto legittimo l’accesso documentale, al fine del corretto esercizio del diritto di credito vantato dall’istante, “poiché sussistono nella fattispecie i presupposti per l’accoglimento della domanda e per il rilascio della documentazione richiesta. Invero, è ravvisabile un evidente collegamento tra la posizione soggettiva del deducente e la documentazione oggetto di accesso, riconducibile al contratto perfezionato con il Comune di […] e funzionale all’esercizio del diritto di difesa”.