Buoni alimentari COVID-19: nessuna responsabilità erariale se ne hanno beneficiato anche i destinatari di altri sussidi
Non può essere individuata alcuna responsabilità erariale in capo al responsabile dell’ufficio servizi sociali del Comune che, nella gestione dell’assegnazione dei buoni alimentari COVID-19, una volta esaurita la platea di coloro che non fossero già sovvenzionati da altro titolo, ha ammesso ad usufruire di tali buoni anche altri soggetti residenti in stato di bisogno e già destinatari di altri sussidi: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Liguria, nella sent. n. 20/2023, depositata lo scorso 10 febbraio.
Secondo i giudici, infatti, l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020, in materia di aiuti alimentari ai soggetti bisognosi, emanata durante l’emergenza sanitaria, non prevedeva l’esclusione dal beneficio di questi ultimi, ma solamente di dare priorità a coloro che non avessero altri sussidi; in altre parole, non v’era alcuna preclusione normativa nei confronti di ulteriori beneficiari in stato di bisogno, ma solo l’avvertenza di beneficiare dapprima coloro che non godessero di altri sussidi economici, nel rispetto dello stanziamento di bilancio. Secondo quanto affermato dalla Corte, “atteso che le erogazioni effettuate per le provvidenze economiche di cui trattasi risultano tutte effettuate in
relazione ad effettivi stati di bisogno della platea dei cittadini residenti e a fronte del fatto per cui l’importo complessivamente erogato rientra interamente nelle risorse messe a disposizione per tale scopo sociale-assistenziale – in un periodo particolarmente delicato per tutti e attenzionato dal Governo Italiano – non sembra al Collegio potersi individuare in fattispecie neppure l’elemento oggettivo basilare perché possa parlarsi di responsabilità erariale”.