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La società in house che riscuote la TARSU è agente contabile

Deve riconoscersi la qualifica di agente contabile alla società in house che si occupa del servizio di riscossione della TARSU: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n 5/2023, depositata lo scorso 7 febbraio.

I giudici contabili hanno ribadito (cfr., ex multis, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, sent. n. 434 del 20 ottobre 2008) che la qualificazione di agente contabile risulta meramente correlata al c.d. “maneggio” di denaro, il quale genera ex se l’imprescindibile obbligo dell’agente a rendere giudiziale ragione della gestione, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze.

Pertanto, anche gli agenti della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali, e in tale qualità sono assoggettati all’obbligo di resa del conto; il conto, quale che sia il supporto di riferimento sul quale viene compilato, deve rispondere essenzialmente al criterio sostanzialistico in base al quale l’Ente impositore possa disporre di tutti gli elementi per verificare la rispondenza dei dati contabili ai fini dell’approvazione dell’attività svolta dall’agente contabile e dell’invio alla Corte dei conti per il giudizio.

Ne consegue che i concessionari della riscossione, al pari degli altri agenti contabili degli enti locali, debbono rendere all’ente interessato il conto giudiziale della gestione, redatto secondo quanto previsto nel modello 21 approvato con il d.p.r. n. 194 del 1996, debitamente sottoscritto e corredato dalla relativa documentazione giustificativa per la successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, previa parifica del conto da parte dell’Amministrazione dalla quale dipendono i suddetti agenti contabili.

Nel conto vanno riportati le riscossioni e i versamenti in tesoreria effettuati nel corso dell’esercizio di somme spettanti al comune; parimenti, vanno indicate le cause, documentate, di eventuali inesigibilità delle riscossioni, con onere probatorio della regolarità delle suddette operazioni a carico dell’agente alla riscossione, il quale deve darne dimostrazione nel conto giudiziale.