È illegittima l’esclusione motivata da un grave inadempimento contrattuale commesso oltre tre anni prima l’indizione della gara: è quanto evidenziato dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 9 febbraio 2023, n. 352, annullando il provvedimento espulsivo basato su una risoluzione di un contratto di appalto affidato all’operatore economico per grave inadempimento contrattuale, ex art. 80, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), avvenuta circa cinque anni prima.
Tale assetto deriva dalla diretta applicazione dell’art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all’interno del quale rientrano sia la causa di esclusione dei gravi illeciti professionali – art. 80, comma 5 lett. c, del Codice dei contratti pubblici – sia quella delle “false dichiarazioni … richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione” – art. 80, comma 5 lett. h) – non può essere superiore a “tre anni dalla data del fatto in questione” (cfr. Corte di Giustizia dell’U.E., sez. IV, 24 ottobre 2018, C-124/17). La norma eurounitaria ha un’efficacia diretta (c.d. “verticale”) nell’ordinamento interno e risulta di immediata applicabilità (cfr. Consiglio Stato, sez. V, sent. 21 novembre 2018, n. 6576).
Per effetto della diretta applicazione della norma unionale, il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), cessa di avere rilevanza, a questi fini, una volta decorsi tre anni dalla data della sua commissione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 agosto 2020, n. 4934; sent. 26 agosto 2020, n. 5228).