Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 24/2023/PRSE, depositata lo scorso 9 febbraio, l’organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l’organo consiliare di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 239 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), è chiamato ad un’attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell’esame del trend del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), ma anche nella valutazione di altri indicatori rilevanti allo scopo.
Tali possono essere, secondo i giudici contabili, ad esempio:
- l’indicatore di velocità di riscossione, che misura la capacità di esazione dei crediti dell’ente e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti;
- il tasso di formazione dei residui attivi, che misura il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell’esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti;
- il tasso di smaltimento dei residui attivi, che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in conto residui ed i residui passivi iniziali.
Allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l’organo di revisione è tenuto a suggerire all’ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza.