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Inconferibile l’incarico di commissario straordinario di un’azienda ospedaliera al candidato politico locale

È inconferibile l’incarico di commissario straordinario di un’azienda ospedaliera a colui il quale nei cinque anni precedenti sia stato candidato in elezioni locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL di competenza territoriale, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 comma 1, del Decreto Legislativo n. 39/2013: è quanto affermato dall’ANAC nell’atto del Presidente del 1° febbraio scorso, fasc. 288-2023.

La norma citata prevede che “Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL”.

Secondo l’ANAC, la locuzione “aziende sanitarie locali” ricomprende “tutte le strutture del servizio sanitario che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo preposte all’organizzazione e all’erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”; conseguentemente, trova applicazione anche con riferimento alle aziende ospedaliere, nonché a tutte le strutture e presidi ospedalieri del servizio sanitario aventi natura pubblicistica che operano nell’ambito dell’organizzazione sanitaria regionale.

Parimenti, il ruolo di commissario straordinario può essere parificato a quello di direttore generale, in ragione di una sostanziale identità di mansioni.