Deve escludersi che l’Amministrazione, a mezzo di chiarimenti, possa modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della lex specialis: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 7 febbraio 2023, n. 199.
Ed infatti, come affermato in passato dalla giurisprudenza, i chiarimenti sono invero ammissibili se contribuiscono, con una operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost. (TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 30 settembre 2022, n. 6022).
Il chiarimento sulla legge di gara fornito dalla Stazione appaltante, per potersi collocare nella fisiologica dinamica delle procedure di affidamento, deve potersi qualificare come una sorta di interpretazione autentica che svolge e rende espliciti i contenuti di clausole della lex specialis (bando o disciplinare di gara o capitolato tecnico), che possano apparire ambigue, non perspicue, involute nella loro formulazione. Il limite del carattere necessariamente non integrativo né modificativo della disposizione di gara oggetto di interpretazione (limite che deriva dai principi di trasparenza, pubblicità e par condicio nelle gare di appalto quali presidi di matrice comunitaria della regolarità delle procedure di affidamento) impone che il chiarimento non possa forzare e andare oltre il possibile ambito semantico della clausola secondo uno dei suoi possibili significati, a cui si perviene proprio all’esito dell’attività interpretativa correttamente svolta” (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18.5.2022, n.6312).
Nel caso specifico, avente ad oggetto un appalto di servizi di pulizia, in merito alla corretta interpretazione del parametro relativo al monte ore di lavoro “stimato”, cui correlare l’offerta, i giudici hanno ritenuto legittimo e non esorbitante il chiarimento fornito dalla stazione appaltante, secondo cui tale parametro si riferiva al monte ore di lavoro da garantire, da parte del concorrente, per l’effettuazione delle prestazioni oggetto di gara.