L’omessa compilazione ed il mancato invio, da parte dell’organo di revisione, della relazione-questionario di cui all’art. 1, comma 166 e ss., della Legge n. 266/2005, costituisce violazione di un preciso obbligo, compromettendo l’esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile e integra un inadempimento che potrebbe, peraltro, giustificarne la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 235, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Sicilia, nella delib. n. 35/2023/PRSE, depositata lo scorso 6 febbraio.
Ed infatti, in merito a tale ultimo aspetto, già in passato era stato evidenziato che la revoca è possibile in quanto “la Giunta e il Consiglio Comunale devono vigilare sull’operato del revisore” (sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 46/2019) e l’art. 240 del TUEL prevede che l’organo di revisione deve adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario.
I giudici hanno ricordato che detto organo, oltre ad assumere la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, contemporaneamente assume l’obbligo della prestazione non nell’interesse esclusivo del committente (l’ente locale) bensì nell’interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell’ente; depone in tal senso la disposizione dell’art. 239 del TUEL, che ne suggella l’imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione.
Il mancato invio dei questionari di che trattasi o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati alla Magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento, l’assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai revisori inadempienti (sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 116/2020/PRSP).