Servizio di tesoreria delle PP.AA.: rimane l’esenzione IVA anche con il sistema SIOPE+

L’art. 10, primo comma, numero 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA) prevede che sono esenti “le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta”.

Come chiarito in diversi documenti di prassi, riguardo ai servizi di carattere finanziario, il presupposto per  l’esenzione è di carattere ”oggettivo”, in quanto si applica a prescindere dal soggetto che li pone in essere e di chi ne usufruisce, nonché indipendentemente dalle modalità tecniche, elettronica, automatica o manuale, con cui i servizi in parola sono realizzati (cfr. risoluzioni 10 dicembre 2001, 4 luglio 2002, n. 216/E).

In generale, sono riconducibili al campo di applicazione dell’esenzione le operazioni che generano esposizioni finanziarie a debito o a credito, come ad esempio i servizi di pagamento o di incasso, le dilazioni di pagamento o le concessioni di crediti, idonei ad incidere nella sfera giuridica e patrimoniale del destinatario.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 188/2023, pubblicata lo scorso 2 febbraio, l’esenzione opera anche nel caso in cui la P.A. richieda al cassiere il servizio di cassa avente ad oggetto la riscossione di tutte le entrate (con esclusione dell’attivazione di qualsiasi azione giudiziale o extragiudiziale volta ad ottenere l’incasso) e il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Autorità medesima e dalla stessa ordinati, la gestione delle eventuali carte di credito emesse nonché l’esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi occorrenti.

Né incide, su tale esenzione, la nuova operatività SIOPE.

Come è noto, ormai da qualche anno è attivo il sistema di rilevazione SIOPE, secondo cui gli ordinativi di incasso e di pagamento avvengono esclusivamente attraverso ordinativi informatici conformi allo standard ordinativo informatico emanato dall’AgID (Agenzia per l’Italia digitale) e sono trasmessi al tesoriere/cassiere esclusivamente per il tramite della piattaforma SIOPE+, l’infrastruttura informatica gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Banca d’Italia.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che il SIOPE è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le PP.AA., disciplinato dall’art. 14 della Legge n. 196/2009 e costituisce uno strumento per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l’acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall’ordinamento comunitario.

Allo scopo di automatizzare il monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PP.AA. è stato introdotto il sistema ”SIOPE+”, che prevede l’emissione degli ordinativi di pagamento ed incasso secondo lo standard nazionale e la relativa trasmissione esclusivamente attraverso l’infrastruttura tecnologica e applicativa regolata e controllata da AgID, in sostituzione dei previgenti ordinativi informatici locali disciplinati nelle singole convenzioni di tesoreria; tale sistema consente di acquisire in automatico i dati relativi ai pagamenti e agli incassi, liberando gli enti (ovvero i cassieri) dall’obbligo di provvedere alla loro trasmissione alla banca dati SIOPE.

La piattaforma SIOPE+ e i connessi adempimenti costituiscono le modalità e le regole cui devono attenersi le Autorità e il cassiere/tesoriere per la corretta esecuzione del servizio di cassa al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici.

Alla luce di quanto illustrato, l’Agenzia ha ritenuto che le operazioni relative al conto corrente di tesoreria e al conto corrente bancario on line multiutenza dedicato al servizio di tesoreria, di incassi e di pagamenti nonché rilascio e gestione delle carte di credito, in quanto operazioni finanziarie, rientrano nel regime di esenzione IVA di cui al n. 1), dell’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972: il relativo corrispettivo omnicomprensivo, pertanto, pagato dalla P.A. al tesorerie non è assoggettabile a detta imposta.

Parimenti, l’esenzione si applica ai servizi di remote banking sul conto di tesoreria, consistenti nella consultazione e visualizzazione delle operazioni di cassa (suddivise per ordinativi di incasso, ordinativi di pagamento, provvisori di entrata e provvisori di uscita), dello stato di esecuzione, esportazione ed elaborazione di stampe degli ordinativi di incasso e di pagamento, nonché i servizi di conservazione sostitutiva ai sensi di legge degli ordinativi di incasso e di pagamento: ciò in quanto trattasi di servizi oggettivamente connessi al servizio di pagamento e di trasferimento di denaro.

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