Il principio di rotazione, espressamente richiamato dall’art. 36, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) opera per il caso in cui l’amministrazione individua gli operatori da invitare a seguito di una “ricerca di mercato preliminare ufficiosa” : è quanto ribadito dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 31 gennaio 2023, n. 98, secondo cui, al contrario, il principio non opera se l’affidatario viene individuato tramite procedura aperta.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto violato il principio di rotazione in quanto la procedura di scelta del nuovo affidatario del servizio non era aperta a tutti gli operatori eventualmente interessati: infatti, la stazione appaltante aveva individuato sette operatori da interpellare, tra cui il gestore uscente (risultato, poi, aggiudicatario).
I giudici fiorentini hanno evidenziato che il principio in parola non è preclusivo all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta; in particolare, nel caso in cui decida per l’affidamento mediante le procedure di cui all’art. 36, comma 2, del Codice, nella motivazione è necessario fare riferimento al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento (cfr. delib. ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097, linee guida n. 4).