Non è dovuta l’imposta di bollo per le istanze relative alla ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e per l’immediato sostegno alla popolazione, da presentare da parte dei soggetti colpiti da eventi calamitosi oggetto di dichiarazione di stato di emergenza da parte delle Autorità competenti: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 187/2023, pubblicata lo scorso 1° febbraio.
L’Agenzia ha evidenziato che, i fini dell’applicazione dell’imposta di bollo alle domande di contributi, ai sensi dell’art. 8 ter della Tabella Allegato B al DPR n. 642/1972, introdotto dall’art. 12, comma 3, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”), sono esenti le “Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento».
Come chiarito nella relazione illustrativa alla disposizione, il legislatore in un’ottica di semplificazione in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi di sostegno alle popolazioni, ha inteso prevedere espressamente l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, ”comunque denominati”, a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza da parte dell’Autorità competenti.
L’introduzione di tale disposizione, pertanto, fa venir meno l’esigenza di specifiche disposizioni legislative emergenziali che prevedano tale agevolazione di volta in volta in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali.