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L’operatore economico invitato a una procedura negoziata può presentare offerta RTI con altro operatore non invitato

L’operatore economico invitato a una procedura negoziata può presentare offerta RTI con altro operatore non invitato: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 16 gennaio 2023, n. 532, secondo cui non si rinviene, nel Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e nelle direttive, alcuna preclusione a che un soggetto invitato a una procedura negoziata presenti un’offerta in raggruppamento temporaneo.

Diversamente opinando, si impedirebbe la formazione spontanea di raggruppamenti di imprese proprio nelle procedure che dovrebbero essere svincolate da formalità: ed infatti, l’art. 19 della Direttiva 2014/24/UE, al paragrafo 2, così recita: “2. I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare a procedure di appalto. Essi non possono essere obbligati dalle amministrazioni aggiudicatrici ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione”.

La disciplina della direttiva ha una funzione di incentivo a supporto delle forme di cooperazione tra imprese; disciplina che soddisfa l’interesse dell’amministrazione all’incremento della potenziale platea concorrenziale e, quindi, all’accresciuta capacità di scelta fra un numero più elevato di potenziali contraenti.

Una volta individuato un soggetto all’interno di un elenco di operatori gestito dalla stazione appaltante, non esiste alcuna regola che vieti a questo soggetto di cooperare con altri per partecipare alla gara alla quale è stato invitato.