1

Spese di rappresentanza: opportuna l’adozione di uno specifico regolamento da parte del Comune

Per quanto concerne le spese di rappresentanza, è opportuno che il Comune adotti uno specifico regolamento in quanto tali spese, non essendo direttamente collegate all’ordinaria attività gestionale dell’ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Abruzzo, nella delib. n. 17/2023/PRSE, depositata lo scorso 26 gennaio.

L’adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all’osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa–contabile in linea con norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell’Ente, garantendo l’efficacia dell’attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.

I giudici hanno anche rammentato che l’art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone che “le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale”.